Breve guida PI – Contraffazione

Evitare la contraffazione è cosa possibile, infatti come si legge chiaramente nel sito della Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione – UIBM, strumenti certamente utili sono la corretta informazione del valore della Proprietà Industriale e la salvaguardia dei diritti ad essa connessi.

 

Si precisa inoltre che la contraffazione si verifica quando segni distintivi o marchi già registrati ed attribuiti a determinati prodotti vengono apposti da soggetti terzi e non autorizzati su prodotti nuovi, o soltanto similari, o anche diversi da quelli legittimamente commercializzati dal titolare del marchio in questione.

 

La contraffazione inoltre si verifica anche quando il consumatore viene tratto in inganno sulla reale provenienza dei prodotti.

Il Regolamento (CE) n. 1383/2003 del consiglio del 22 luglio 2003 (relativo all’intervento dell’autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti) ci fornisce una ulteriore definizione di merci che si ritengono contraffatte:

le merci, compreso il loro imballaggio, qualsiasi segno distintivo (compresi logo, etichetta, autoadesivo, opuscolo, foglietto illustrativo o documento di garanzia in cui figuri tale segno), anche presentato separatamente, su cui sia stato apposto senza autorizzazione un marchio di fabbrica o di commercio identico a quello validamente registrato per gli stessi tipi di merci, o che non possa essere distinto nei suoi aspetti essenziali da tale marchio di fabbrica o di commercio e che pertanto violi i diritti del titolare del marchio in questione.

 

Da quanto sopra detto emerge chiaramente cosa si intende per contraffazione e cosa quindi non si è autorizzati a fare eppure come riportato nell’ultima relazione del Censis dal titolo “L’impatto della contraffazione sul sistema-Paese dimensioni, caratteristiche e approfondimenti” il fatturato del mercato interno della contraffazione si stima che sia di 6 miliardi e 900 milioni di euro.

I settori più colpiti sono quelli dell’abbigliamento e degli accessori (quasi 2,5 miliardi di euro), il comparto Cd, Dvd e software (più di 1,8 miliardi di euro) e quello dei prodotti alimentari (quasi 1,1 miliardi di euro).

 

La contraffazione di un brevetto e quella di un design sono anch’esse da tenere sott’occhio anche se, con riferimento al brevetto, non è sufficiente, come spesso si sente dire, cambiare qualcosa per aggirarlo o, con riferimento al design, modificare poco i disegni, se questi offrono la stessa impressione visiva.

Va da sé che per evitare di subire la contraffazione bisogna utilizzare tutti gli strumenti noti per tutelarsi, ciò permette di azionare quelle procedure esistenti per la salvaguardia dei diritti.