Breve guida PI – Diritto d’autore

Come introdotto nel paragrafo sulla legge 633/41 sul Diritto d’autore le forme espressive tutelabili sono veramente tante e riguardano in sintesi tutto ciò che è espressione dell’opera dell’ingegno.

 

Le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, le opere e le composizioni musicali, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali, le opere coreografiche e pantomimiche, le opere della scultura, della pittura, dell’arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, la scenografia, i disegni e le opere dell’architettura, le opere dell’arte cinematografica, le opere fotografiche, i programmi per elaboratore, le banche di dati, le opere del disegno industriale se rappresentano carattere creativo e valore artistico ottengono il riconoscimento di opera tutelata mediante diritto d’autore.

 

E’ noto a tutti che questa forma di tutela va ben oltre la vita dell’autore e gli stessi eredi possono beneficiare dei vantaggi economici che scaturiscono dallo sfruttamento delle opere.

 

In questo diritto rientrano spesso prodotti industriali del design che quindi beneficiano di una duplice tutela, visto che esiste come già detto quella del disegno e modello industriale.

 

Emerge infine dalla presenza della tutela per i programmi per elaboratore e delle banche dati che anche questa legge è in continuo aggiornamento per soddisfare le varie esigenze che il mondo odierno richiede.