Breve guida PI – Il brevetto per modello di utilità

Possono costituire oggetto di brevetto per modello di utilità i nuovi  modelli  atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione  o  di  impiego  a macchine, o parti di esse, strumenti, utensili  od  oggetti  di  uso  in  genere,  quali  i  nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti.

 

Il brevetto per le macchine nel loro complesso non comprende la protezione delle singole parti.

 

Gli effetti del brevetto per modello di utilità si estendono ai modelli  che  conseguono  pari utilità, purché utilizzino lo stesso concetto innovativo.

 

Il modello di utilità è considerato come una invenzione che nasce dal voler migliorare l’usabilità di un prodotto.

 

Si dice spesso che si ha invenzione quando si realizza un prodotto nuovo mentre si ha modello di utilità quando si migliora un prodotto già esistente.