Il D. Lgs. n. 30 del 10/02/2005 noto con l’acronimo di CPI (Codice della proprietà industriale), ha introdotto nel sistema italiano una regolamentazione organica alla acquisizione, tutela, attuazione e difesa dei diritti di proprietà intellettuale, riordinando ed accorpando tutte le leggi, i regolamenti ed i provvedimenti esistenti fino a quella data.
Il testo unico sulla proprietà industriale incorpora un’intensa attività di semplificazione burocratica e una sintesi organizzata delle disposizioni preesistenti, ma introduce anche molti elementi di novità nelle procedure, nella gestione amministrativa e nella tutela giurisdizionale dei diritti di proprietà industriale. Con le successive modifiche, come ad esempio l’introduzione dell’esame tecnico alle domande di brevetto o le opposizioni alle nuove richieste di marchi, si mantengono vive ed attuali le esigenze di continua innovazione dell’ambito di tutela.
Basta soffermarsi sui primi due dei 246 articoli del CPI per capire la vastità di aspetti che racchiude.
Il primo articolo infatti afferma che ai fini del CPI, l’espressione proprietà industriale comprende marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali.
Il secondo articolo precisa che i diritti di proprietà industriale si acquistano mediante brevettazione, mediante registrazione o negli altri modi previsti dallo stesso codice. La brevettazione e la registrazione danno luogo ai titoli di proprietà industriale.
Sono oggetto di brevettazione le invenzioni, i modelli di utilità, le nuove varietà vegetali.
Sono oggetto di registrazione i marchi, i disegni e modelli, le topografie dei prodotti a seminconduttori.
Al comma quattro si afferma che sono protetti, ricorrendone i presupposti di legge, i segni distintivi diversi dal marchio registrato, le informazioni aziendali riservate, le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine.