Il CPI precisa i limiti entro i quali le informazioni aziendali possono rientrare nell’ambito della tutela della proprietà industriale.
Costituiscono oggetto di tutela le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni:
a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;
b) abbiano valore economico in quanto segrete;
c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.
Costituiscono altresì oggetto di protezione i dati relativi a prove o altri dati segreti, la cui elaborazione comporti un considerevole impegno ed alla cui presentazione sia subordinata l’autorizzazione dell’immissione in commercio di prodotti chimici, farmaceutici o agricoli implicanti l’uso di nuove sostanze chimiche
Si potrebbe affermare, come già fatto da altri autori, che la definizione di informazioni aziendali riservate, spesso note come informazioni segrete, coincide nella sostanza con la nozione generalmente del know how e può riguardare dati di qualsiasi genere (ad esempio grafici, modelli, dati elaborati, dati finanziari, sistemi di organizzazione aziendale e commerciale). Si precisa che le singole informazioni possono essere di pubblico dominio, ma una loro speciale combinazione con conoscenze pratiche derivanti da conoscenze particolari, esperienze, prove o studi può implicare per il possessore un significativo vantaggio competitivo. In altri termini, possono rappresentare informazioni che hanno un valore economico, in quanto necessarie affinché si ottimizzino processi di acquisizione, di produzione, o di distribuzione, si riducano i costi o si aumenti la qualità dei propri beni o servizi.