Breve guida PI – le informazioni riservate

Il  CPI precisa  i  limiti  entro  i  quali  le  informazioni  aziendali  possono rientrare  nell’ambito della tutela della proprietà industriale.

 

Costituiscono oggetto di tutela le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni:

a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente  accessibili  agli  esperti ed agli operatori del settore;

b) abbiano valore economico in quanto segrete;

c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.

Costituiscono altresì oggetto di protezione i dati relativi a prove o altri  dati segreti, la cui elaborazione comporti un considerevole impegno ed alla cui presentazione sia subordinata l’autorizzazione dell’immissione in  commercio di prodotti chimici, farmaceutici o agricoli implicanti l’uso di nuove sostanze chimiche

 

Si potrebbe affermare, come già fatto da altri autori, che la definizione di informazioni aziendali riservate, spesso note come informazioni segrete, coincide nella sostanza con la nozione generalmente del know how e  può  riguardare dati di qualsiasi genere (ad esempio grafici, modelli, dati elaborati, dati finanziari, sistemi di organizzazione aziendale e commerciale).  Si precisa che le singole informazioni possono essere di pubblico dominio, ma una loro speciale combinazione con  conoscenze pratiche derivanti da  conoscenze particolari, esperienze, prove  o studi può  implicare per  il possessore un significativo vantaggio competitivo. In altri termini, possono rappresentare informazioni che hanno un valore economico, in quanto necessarie affinché si ottimizzino processi di acquisizione, di produzione, o di distribuzione, si riducano i  costi o si aumenti la qualità dei propri beni o servizi.