Cosa è un marchio per l’Ufficio di Armonizzazione del Mercato Interno?

Il marchio è un segno che è in grado di essere rappresentato graficamente. Distingue i prodotti ed i servizi di una ditta o società (riferiti a quelli di cui la legislazione come impresa) da quelli di un’altra.

 

I Marchi servono a indicare la fonte commerciale o l’origine dei prodotti e dei servizi ai quali si riferiscono.

 

Nell’Unione Europea, il requisito della rappresentazione grafica significa che un segno deve essere chiaro, preciso, di per sé completo, facilmente accessibile, intellegibile, durevole ed oggettivo. Solo i segni che soddisfano tutte queste condizioni possono essere registrati.

 

Ci sono molti differenti  tipi di marchio:

 

- Marchi denominativi

- Marchi figurativi

- Marchi di forma

- Marchi di colore (dove la protezione è richiesta per uno o più colori, indipendentemente da una forma o configurazione specifica)

- Marchi sonori

- Marchi di movimento

- Altri: olfattivi, gusto, ologrammi, marchi di posizione e traccianti.

 

Ognuno di noi conosce  esempi di marchi per ciascuna delle diverse categorie sopra elencate.

 

Quando si tratta di rifiutare i marchi, viene fatta una distinzione tra impedimenti assoluti ed impedimenti relativi.

 

Se un marchio non ha carattere distintivo – cioè non è in grado di distinguere i prodotti ei servizi della società o organizzazione interessata – sarà escluso dalla protezione.

 

Sono anche esclusi i marchi che sono descrittivi o generici. Il marchio è descrittivo se consiste esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire, nel commercio, per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica o il tempo di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o del servizio. Il marchio è generico se consiste esclusivamente da segni o indicazioni che siano divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi leali e costanti del commercio.

 

Esistono anche altri impedimenti assoluti alla registrazione, ad esempio segni che sono contrari all’ordine pubblico ed ai principi della morale.

 

Purché non ci sia confusione circa l’origine dei prodotti e dei servizi, i marchi possono coesistere pacificamente sul mercato. Tuttavia, la coesistenza pacifica potrebbe non essere possibile se due marchi sono così strettamente simili che non è possibile distinguerli tra loro o se i consumatori potrebbero confondere l’origine dei prodotti e dei servizi, vale a dire se si potrebbe pensare che essi provengano dalla stessa società. La probabilità o un rischio di confusione costituisce impedimenti relativi alla registrazione.

 

 

Nota:

Il testo sopra è la traduzione di parte della guida “Intellectual Property Teaching Kit – IP Basics” che l’European Patent Office (EPO) ha fornito in originale in inglese. Si afferma chiaramente che si è cercato di non apporre alcuna modifica al materiale originale, che la versione eventualmente modificata o tradotta non è stata autorizzata dall’EPO, e che l’EPO non è responsabile della correttezza di questa versione.

 

Per ulteriori informazioni contattare: Ing. Marco Calì