Cosa esattamente si può brevettare per l’European Patent Office?

I Requisiti di brevettabilità variano da paese a paese.

 

Per essere brevettabili, le invenzioni devono di norma essere nuove, implicare un’attività inventiva e essere suscettibili di applicazione industriale. Essi non dovrebbero essere contrari al buon costume o “all’ordine pubblico”.

 

Nella maggior parte dei paesi, i brevetti non possono essere concessi per le idee, i concetti, le scoperte, i programmi per elaboratore, i metodi di lavoro o i metodi didattici in quanto tali, oppure per i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale o terapie mediche, ecc

 

Tuttavia, se un programma informatico viene utilizzato per ottenere un risultato tecnico, ad esempio in un dispositivo di controllo elettronico, esso può essere brevettato. Secondo la giurisprudenza EPO, affinchè un brevetto possa essere concesso, un programma per computer rivendicato per sé dovrebbe portare, se in esecuzione su un computer o caricato in un computer, un “effetto tecnico aggiuntivo”, che vada oltre la “normale” interazione fisica tra il programma del computer e l’hardware del computer su cui viene eseguito. L’effetto fisico normale dell’esecuzione di un programma, ad esempio correnti elettriche, di per sé non sono sufficienti a dare caratteristiche tecniche al programma. Un “ulteriore effetto tecnico” è necessario, ad esempio una gestione più efficiente della memoria di un computer.

 

Per ulteriori informazioni consultare la brochure “brevetti per il software?” dell’Ufficio Europeo dei Brevetti all’indirizzo www.epo.org/servicesupport/publications/issues/patents-for-software.html.

 

La Convenzione sul Brevetto Europeo (EPC) fornisce un elenco completo delle materie escluse dalla brevettabilità in Europa. L’articolo 52 riguarda quello che è considerato non essere un’invenzione e l’articolo 53 riguarda ciò che è escluso dalla brevettabilità, anche se si tratta di un’invenzione.

 

In aggiunta alla lista di materia o di attività “in quanto tali”, che non sono considerate come invenzioni ai fini del rilascio dei brevetti europei, le invenzioni che rientrano in una delle seguenti categorie sono escluse dalla brevettabilità:

 

- Le invenzioni il cui sfruttamento commerciale sarebbe contrario “all’ordine pubblico” o al buon costume (tra cui, ad esempio, i processi di clonazione di esseri umani o l’uso di embrioni umani a fini commerciali o industriali).

 

- Varietà vegetali o animali o di procedimenti essenzialmente biologici per la produzione di piante o animali (anche se “processi microbiologici ed i loro prodotti ” sono brevettabili).

 

- Metodi per il trattamento del corpo umano o animale mediante chirurgia o terapia e metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale (sebbene prodotti, sostanze o composti in particolare per l’uso in tali metodi, ad esempio farmaci o strumenti chirurgici, non sono esclusi).

 

Per ulteriori informazioni consultare la brochure “brevetti per la vita?” dell’Ufficio Europeo dei Brevetti all’indirizzo www.epo.org/service-support/publications/issues/biotechnology.html.

 

Il testo della Convenzione del Brevetto Europeo è disponibile all’indirizzo www.epo.org/epc

 

Nota:

Il testo sopra è la traduzione di parte della guida “Intellectual Property Teaching Kit – IP Basics” che l’European Patent Office (EPO) ha fornito in originale in inglese. Si afferma chiaramente che si è cercato di non apporre alcuna modifica al materiale originale, che la versione eventualmente modificata o tradotta non è stata autorizzata dall’EPO, e che l’EPO non è responsabile della correttezza di questa versione.

 

Per ulteriori informazioni contattare: Ing. Marco Calì