Cosa si può brevettare?
Il comma 2 dell’ art. 2 del D.Lgs 30/2005 (Codice della Proprietà Industriale – CPI) definisce cosa si può brevettare e recita come segue:
Costituzione ed acquisto dei diritti
1. I diritti di proprietà industriale si acquistano mediante brevettazione, mediante registrazione o negli altri modi previsti dal presente codice. La brevettazione e la registrazione danno luogo ai titoli di proprietà industriale.
2. Sono oggetto di brevettazione le invenzioni, i modelli di utilità e le nuove varietà vegetali
3. (omissis)
Possiamo schematizzare e dire che per ottenere la protezione brevettuale, ad esempio di un dispositivo o di un metodo, questi devono soddisfare i seguenti requisiti.
- rientrare nell’oggetto della materia brevettabile;
- risultare nuovi (requisito della novità);
- implicare un’attività inventiva (requisito della attività inventiva o della non ovvietà);
- poter avere una applicazione industriale (requisito della industrialità);
- essere descritta in modo chiaro e completo nella domanda di brevetto (requisito della chiarezza).
Tali requisiti, ormai stringenti per l’ottenimento del brevetto, vengono valutati dall’analisi di ciò che è stato già brevettato da altri.
Ecco perché è importante la ricerca dello stato dell’arte.