Cosa si può brevettare?

Cosa si può brevettare?

Il comma 2 dell’ art. 2 del D.Lgs 30/2005 (Codice della Proprietà Industriale – CPI) definisce cosa si può brevettare e recita come segue:

Costituzione ed acquisto dei diritti

1.  I diritti di proprietà industriale si acquistano mediante brevettazione, mediante registrazione o negli altri modi previsti dal presente codice. La brevettazione e la registrazione danno luogo ai titoli di proprietà industriale.

2.  Sono  oggetto di brevettazione le invenzioni, i modelli di utilità e le nuove varietà vegetali

3. (omissis)

Possiamo schematizzare e dire che per ottenere la protezione brevettuale, ad esempio di un dispositivo o di un metodo, questi devono soddisfare i seguenti requisiti.

- rientrare nell’oggetto della materia brevettabile;

- risultare nuovi (requisito della novità);

- implicare un’attività inventiva (requisito della attività inventiva o della non ovvietà);

- poter avere una applicazione industriale (requisito della industrialità);

- essere descritta in modo chiaro e completo nella domanda di brevetto (requisito della chiarezza).

Tali requisiti, ormai stringenti per l’ottenimento del brevetto, vengono valutati dall’analisi di ciò che è stato già brevettato da altri.

 

Ecco perché è importante la ricerca dello stato dell’arte.