Cosa si può registrare?
L’art. 7 del D.Lgs 30/2005 (Codice della Proprietà Industriale – CPI) recita come segue:
Oggetto della registrazione
1. Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalita’ cromatiche, purche’ siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.
Nel linguaggio tecnico la registrazione di un marchio è cosa ben diversa dalla registrazione di una impresa e/o della ragione sociale.
Tale registrazione può essere fondamentalmente come tipo denominativo o come tipo figurativo ed a sua volte come marchio individuale se appartiene ad un privato o ad una singola impresa oppure come marchio collettivo se richiesto da consorzi, associazioni o cooperative che si impegnano a rispettare quanto stabilito nel loro regolamento d’uso.
Tali requisiti, ormai stringenti per l’ottenimento della registrazione, vengono valutati dall’analisi di ciò che è stato già registrato da altri.
Ecco perché è importante la ricerca dello stato dell’arte.