Cosa si può registrare?

Cosa si può registrare?

L’art. 7 del D.Lgs 30/2005 (Codice della Proprietà Industriale – CPI) recita come segue:

 

Oggetto della registrazione

  1.   Possono  costituire  oggetto  di  registrazione  come  marchio d’impresa   tutti   i  segni  suscettibili  di  essere  rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione  di  esso,  le  combinazioni  o  le  tonalita’ cromatiche, purche’ siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.

 

Nel linguaggio tecnico la registrazione di un marchio è cosa ben diversa dalla registrazione di una impresa e/o della ragione sociale.

 

Tale registrazione può essere fondamentalmente come tipo denominativo o come tipo figurativo ed a sua volte come marchio individuale se appartiene ad un privato o ad una singola impresa oppure come marchio collettivo se richiesto da consorzi, associazioni o cooperative che si impegnano a rispettare quanto stabilito nel loro regolamento d’uso.

 

Tali requisiti, ormai stringenti per l’ottenimento della registrazione, vengono valutati dall’analisi di ciò che è stato già registrato da altri.

 

Ecco perché è importante la ricerca dello stato dell’arte.