Cosa si può tutelare?
L’art. 31 del D.Lgs 30/2005 (Codice della Proprietà Industriale – CPI) recita come segue:
Oggetto della registrazione
1. Possono costituire oggetto di registrazione come disegni e modelli l’aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento, a condizione che siano nuovi ed abbiano carattere individuale.
Nel linguaggio tecnico la registrazione di un disegno e modello di un prodotto è cosa ben diversa dalla registrazione di un marchio.
Per prodotto si intende qualsiasi oggetto dell’industria o dell’artigianato, compresi tra l’altro le singole parti che devono essere assemblate per realizzare il prodotto complesso, anche gli imballaggi, i simboli grafici ed i caratteri tipografici.
Per prodotto complesso si intende un prodotto formato da piu’ elementi che possono essere eventualmente sostituiti, che permettono cioè lo smontaggio ed il montaggio del prodotto.