Cosa si può tutelare?

Cosa si può tutelare?

L’art. 31 del D.Lgs 30/2005 (Codice della Proprietà Industriale – CPI) recita come segue:

 

Oggetto della registrazione

  1.  Possono  costituire  oggetto  di  registrazione  come disegni e modelli  l’aspetto  dell’intero  prodotto  o  di  una sua parte quale risulta,  in  particolare,  dalle  caratteristiche  delle  linee, dei contorni,  dei  colori,  della  forma,  della  struttura superficiale ovvero  dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento, a condizione che siano nuovi ed abbiano carattere individuale.

 

Nel linguaggio tecnico la registrazione di un disegno e modello di un prodotto è cosa ben diversa dalla registrazione di un marchio.

 

Per  prodotto  si  intende  qualsiasi  oggetto  dell’industria o dell’artigianato,  compresi  tra  l’altro le singole parti che devono essere assemblate  per  realizzare  il prodotto  complesso, anche gli imballaggi, i  simboli grafici ed i caratteri tipografici.

Per  prodotto  complesso si intende un prodotto formato da piu’ elementi che possono essere eventualmente sostituiti, che permettono cioè lo smontaggio ed il montaggio del prodotto.