Invenzioni

Invenzioni

 

L’art. 45 del D.Lgs 30/2005 (Codice della Proprietà Industriale – CPI) recita come segue:

 

Oggetto del brevetto

1.  Possono  costituire  oggetto  di  brevetto  per  invenzione  le invenzioni  nuove che implicano un’attivita’ inventiva e sono atte ad avere un’applicazione industriale.

 

2.  Non  sono  considerate  come invenzioni ai sensi del comma1 inparticolare:

a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;

 

b)  i  piani, i principi ed i metodi per attivita’ intellettuali, per gioco o per attivita’ commerciale ed i programmi di elaboratore;

 

c) le presentazioni di informazioni.

 

3. Le disposizioni del comma 2 escludono la brevettabilita’ di cio’ che  in  esse  e’  nominato  solo  nella  misura in cui la domanda di brevetto  o  il  brevetto concerna scoperte, teorie, piani, principi, metodi,  programmi  e  presentazioni  di  informazioni considerati in quanto tali.

 

4.  Non  sono  considerati  come  invenzioni ai sensi del comma 1 i metodi  per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale  e  i  metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale.

Questa  disposizione  non si applica ai prodotti, in particolare alle sostanze  o  alle  miscele  di  sostanze, per l’attuazione di uno dei metodi nominati;

 

5. Non possono costituire oggetto di brevetto le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici per l’ottenimento delle stesse. Questa  disposizione non si applica ai procedimenti microbiologici ed ai prodotti ottenuti mediante questi procedimenti.

 

Nel linguaggio tecnico dei brevetti, un’invenzione è generalmente definita come una soluzione nuova ed inventiva ad un problema tecnico.

 

Tale invenzione può avere come oggetto un dispositivo, un prodotto, un metodo od un  procedimento che risulti completamente nuovo o può anche risultare semplicemente come un miglioramento di un dato prodotto o procedimento già esistente.