Modelli di Utilità
L’art. 82 del D.Lgs 30/2005 (Codice della Proprietà Industriale – CPI) recita come segue:
Oggetto del brevetto
1. Possono costituire oggetto di brevetto per modello di utilita’ i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodita’ di applicazione o di impiego a macchine, o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti.
2. Il brevetto per le macchine nel loro complesso non comprende la protezione delle singole parti.
3. Gli effetti del brevetto per modello di utilita’ si estendono ai modelli che conseguono pari utilita’, purche’ utilizzino lo stesso concetto innovativo.
Il modello di utilità è considerato come una invenzione poco inventiva.
Si dice spesso che si ha invenzione quando si realizza un prodotto nuovo mentre si ha modello di utilità quando si migliora un prodotto già esistente.