Nuova varietà vegetale
L’art. 100 del D.Lgs 30/2005 (Codice della Proprietà Industriale – CPI) recita come segue:
Oggetto del diritto
1. Puo’ costituire oggetto del diritto su una nuova varieta’ vegetale un insieme vegetale di un taxon botanico del grado piu’ basso conosciuto che, conformandosi integralmente o meno alle condizioni previste per il conferiniento del diritto di costitutore, puo’ essere:
a) definito in base ai caratteri risultanti da un certo genotipo o da una certa combinazione di genotipi;
b) distinto da ogni altro insieme vegetale in base all’espressione di almeno uno dei suddetti caratteri;
c) considerato come un’entita rispetto alla sua idoneita’ a essere riprodotto in modo conforme.