Nuova varietà vegetale

Nuova varietà vegetale

L’art. 100 del D.Lgs 30/2005 (Codice della Proprietà Industriale – CPI) recita come segue:

 

Oggetto del diritto

1.  Puo’  costituire  oggetto  del  diritto  su  una nuova varieta’ vegetale  un  insieme  vegetale  di  un taxon botanico del grado piu’ basso   conosciuto  che,  conformandosi  integralmente  o  meno  alle condizioni  previste per il conferiniento del diritto di costitutore, puo’ essere:

 

a)  definito in base ai caratteri risultanti da un certo genotipo o da una certa combinazione di genotipi;

 

b)   distinto   da   ogni   altro   insieme   vegetale   in  base all’espressione di almeno uno dei suddetti caratteri;

 

c)  considerato  come  un’entita  rispetto  alla  sua idoneita’ a essere riprodotto in modo conforme.